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Regolamento per l'assegnazione di aree nel nucleo di insediamenti produttivi
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Trasparenza amministrativa
Descrizione
Descrizione: Regolamento PIP
REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI AREE NEL NUCLEO DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
ART. 1: OGGETTO E FINALITA'
Le assegnazioni di aree da destinarsi ad insediamenti produttivi, anche allo scopo di incrementare i posti di lavoro e le possibilità occupazionali, sono disciplinate dal presente Regolamento che, previa accettazione da parte delle ditta che richiede l'area, sarà inserito nell'atto di compravendita o di assegnazione in diritto di superficie per formarne parte integrante e sostanziale.
ART. 2: CRITERI DI PRIORITA' NELL'ASSEGNAZIONE
1. L'Amministrazione comunale provvederà ad esprimere parere favorevole all'assegnazione delle aree, o all'assegnazione diretta ai sensi del successivo art. 19, in base alle seguenti priorità che, comunque, sono aggiuntive di quelle che competono ope legis per il disposto dell'art. 27 – 6° comma – della legge 22/10/1971, n. 865
a) il numero dei dipendenti residenti nel Comune di Candela che saranno assunti con l'inizio dell'attività dell'opificio;
b) le previsioni di incremento occupazionale successivo;
c) nuovi insediamenti di aziende che abbiano documentato l'effettiva possibilità di realizzazione dei progetti;
d) aziende insediate nel territorio del Comune (centro storico, zone rurali e residenziali) che vengono trasferite nella nuova zona;
e) ordine cronologico della domanda assunta al protocollo del Comune;
f) aziende la cui fase di insediamento dell'opificio appare imminente per obiettive circostanze (approvazione o finanziamenti ottenuti di progetti speciali, possesso degli impianti o delle immobilizzazioni tecniche, titolarità del diritto di proprietà dei terreni su cui insediare il processo produttivo);
g) società di produzione e di lavoro, costituite con la partecipazione di giovani candelesi e cooperative di giovani candelesi;
h) attività produttive che non comportano rischi sotto il profilo della tutela ambientale e dell'inquinamento;
i) attività o imprese che si trovano nelle condizioni di cui al successivo art. 8 – 3° comma;
j) Le priorità come sopra stabilite devono essere ritenute di stretto ordine graduale e le modalità di parametrizzazione dei requisiti saranno esplicitati in apposito bando–avviso pubblico per assegnazioni.
ART. 3: ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
1. Le domande per le assegnazioni dei suoli dovranno essere presentate al Comune di Candela – Ufficio PIP Programmazione e sviluppo – entro i termini stabiliti dal bando.
L'Ufficio provvede all'istruttoria delle politiche ed esprime i pareri e le considerazioni in ordine alla documentazione prodotta ed alla fattibilità dei progetti.
2. La relazione dell'Ufficio, con istanze e documentazione, corredata dal parere dell'assessore alla Programmazione Industriale, viene trasmessa alla Giunta Comunale la quale esprime parere definitivo sull'accettabilità della domanda.
3. Ai fini dell'assegnazione, preassegnazione o prevendita dei lotti, il parere di cui al precedente comma è obbligatorio e vincolante per il Consorzio affidatario in concessione della progettazione, costruzione e gestione delle infrastrutture del P.I.P. di candela, successivamente per brevità detto “Concessionario” e di cui all''rt. 15 della Convenzione approvata con Deliberazione Consiliare n. 251 del 27/7/90.
ART. 4: IMPIEGO DI MANODOPERA LOCALE
1. Agli assegnatari dei lotto è fatto obbligo di impiegare, sia nella fase di costruzione delle strutture ed infrastrutture, sia in quella dell'attività connessa all'insediamento produttivo, lavoratori locali, nel rispetto delle norme che regolano il collocamento obbligatorio.
2. La mancanza dei lavoratori disoccupati, per numero e qualifica, abiliterà il concorso ad altre forme di avviamento al lavoro.
3. Sono esclusi dall'obbligo del reperimento in loco le qualifiche dirigenziali e di alta specializzazione.
ART. 5: MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREZZO DI ASSEGNAZIONE
1. Avuta comunicazione dal Comune che la domanda di assegnazione di area viene ammessa in istruttoria, a completamento della stessa la Ditta richiedente dovrà presentare al Comune stesso, entro il termine che sarà prescritto, il progetto di massima di utilizzo dell'area e, a titolo di impegno per l'assegnazione della stessa, dovrà versare alla Tesoreria Comunale, entro lo stesso termine, un acconto pari al 15% (quindici per cento) del prezzo di alienazione o di concessione stabilito, oltre i relativi oneri tributari fiscali od aggiuntivi di cui all'art. 14, ultimo comma, del presente regolamento.
2. Un ulteriore acconto del 15% (quindici per cento), oltre gli stessi oneri, dovrà essere versato, con le medesime modalità, entro 10 giorni dalla comunicazione di intervenuta esecutività della deliberazione di espressione del parere favorevole della Giunta Comunale.
3. Il versamento del residuo 70% (settanta per cento) del prezzo di concessione dell'area, oltre gli oneri aggiuntivi, sarà effettuato in quattro rate quadrimestrali di eguale importo, la prima delle quali scadrà dopo quattro mesi dalla data del provvedimento di assegnazione dell'area e le altre di quadrimestre in quadrimestre.
4. La Ditta richiedente potrà effettuare detto versamento anche in termini più brevi o per importi più elevati. Non si potrà, comunque, far luogo al rogito notarile di compravendita o di cessione in diritto di superficie prima che sia stato pagato l'intero importo.
5. In caso di rinuncia alla stipulazione dell'atto di compravendita, il Comune incamererà l'importo del primo acconto, pari al 15% (quindici per cento) del prezzo di alienazione o di acquisizione del diritto di superficie, salvo casi speciali di comprovata causa di forza maggiore, per i quali deciderà, con insindacabile giudizio, la Giunta Comunale. Unitamente al progetto di massima ed alla ricevuta di versamento di primo acconto, la Ditta dovrà produrre estratto del libro matricola e del libro paga autenticato nei modi di legge per l'accertamento delle unità lavorative occupate all'atto dell'accoglimento della domanda di assegnazione dell'area.
6. Il Concessionario, preso atto dell'istruttoria delle istanze e del parere favorevole del Comune, assegna in via provvisoria i singoli lotti ai soggetti richiedenti sino all'atto del rilascio della Concessione edilizia.
Successivamente al rilascio della Concessione di cui sopra, il Concessionario formalizzerà il provvedimento definitivo di assegnazione.
ART. 6: GARANZIE
1. Il Comune garantirà la proprietà e il pacifico processo del terreno assegnato nonché la libertà del medesimo da ipoteche.
2. Il Comune provvede alla esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria a mezzo del Concessionario, secondo le modalità esplicitate nell'atto di convenzione del quale l'assegnatario dichiarerà di aver preso visione e di accettare.
3. Il Comune o, per esso il Concessionario, si riserva di installare in qualsiasi momento, nel sottosuolo e nello spazio aereo, condutture per acquedotti, elettrodotti, gasdotti, telefoni e fognature e per ogni altra infrastruttura che si rendesse necessaria.
ART. 7: TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA
1. Il progetto esecutivo dell'impianto produttivo per l'utilizzo dell'area assegnata dovrà essere presentata per approvazione da parte dei competenti organi comunali, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla data del rogito notarile.
2. I lavori di realizzazione del progetto dovranno essere iniziati entro centottanta giorni dal rilascio della Concessione Edilizia e proseguiti in modo che l'opificio possa incominciare la sua attività entro trentasei mesi dall'inizio dei lavori, salva deroga da concedersi, caso per caso, con deliberazione motivata dalla Giunta Municipale.
Di tale deroga viene informato l'Assegnatario e il Concessionario.
ART. 8: MODALITA' E REALIZZAZIONE DELL'OPERA
1. Il progetto generale per l'insediamento produttivo dovrà prevedere l'utilizzo dell'area nella misura massima consentita dalle norme di attuazione del piano di lottizzazione della zona, con possibilità di accorpamento di lotti contigui sino al limite massimo di utilizzazione previsto dalle N.T.A.
2. Tale progetto potrà essere realizzato in più stralci: il primo stralcio non potrà essere inferiore ad una edificazione del 40'% (quaranta per cento) dell'area copribile e dovrà essere compiuto nei termini previsti dal presente regolamento; i successivi stralci potranno essere realizzati entro il termine massimo di dieci anni dalla data del contratto di compravendita o di cessione del diritto di superficie del terreno.
3. In sede di assegnazione di lotti sarà comunque data precedenza a quelle ditte che si impegneranno a realizzare l'opera in percentuale superiore a quella prevista per la realizzazione del primo stralcio.
4. In caso di mancato utilizzo totale dell'area nel termine previsto di dieci anni, per la realizzazione integrale del progetto, l'assegnatario dovrà pagare per la parte di area non utilizzata una penale pari alla differenza fra il prezzo pagato per l'area ed il valore commerciale corrente al momento dell'accertamento dell'inadempienza da notificare in forma giudiziale.
5. Il Consiglio Comunale potrà concedere, per le impostazioni di cui sopra, eventuali deroghe, con appropriata deliberazione solo nel caso di eventuali insediamenti che giustifichino minor utilizzazione di aree.
6. La penale, applicata con deliberazione della Giunta Comunale ed incamerata esclusivamente dal Comune, sarà utilizzata solo per incrementare i fondi di finanziamento per la realizzazione del PIP senza alcun obbligo di rifusione al Concessionario.
7. Nelle costruzioni e piantagioni sulle aree assegnate, l'assegnatario dovrà rispettare le distanze e le altre limitazioni del diritto di proprietà stabilito dalle leggi, dai regolamenti generali o locali e dal piano regolatore generale ovvero, in assenza di quest'ultimo, dal programma di fabbricazione, sia verso i confini con i terzi, sia verso le strade pubbliche.
ART. 9: ALLOGGIO PER IL PROPRIETARIO O PER IL CUSTODE
1. I progetti potranno comprendere un alloggio per il proprietario, per il custode, per il portiere o per altro personale di cui sia indispensabile la continua permanenza nello stabilimento.
L'alloggio non potrà avere una volumetria complessiva netta superiore a quella prevista dalle N.T.A.
2. A tutela di tali insediamenti residenziali siti nella zona degli insediamenti produttivi non potranno essere invocate norme che limitino in qualsiasi modo l'attività produttiva.
ART. 10: OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO
1. La Ditta assegnataria è obbligata a costruire un complesso per esercitare direttamente l'attività per la quale il lotto è stato assegnato.
2. L'assegnatario è obbligato quindi a non vendere, a non affittare, a non cedere in qualsiasi forma a terzi, nemmeno parzialmente, il terreno o i fabbricati, per il periodo di dieci anni dalla data dell'acquisto.
3. L'assegnatario acquirente, inoltre, è obbligato a non mutare l'attività, sempre per il periodo di dieci anni, senza preventiva autorizzazione dal Comune. Qualora l'acquirente assegnatario, fosse una Società, sarà considerata concessione, e quindi vietato, salvo diversa autorizzazione in deroga, il trasferimento di quote e azioni in misura superiore al 30% (trenta per cento) del capitale sociale.
4. Qualsiasi atto di vendita, trasferimento, locazione o cessione, in violazione degli obblighi suddetti, sarà del tutto inefficace e determinerà la risoluzione dell'atto o contratto di assegnazione.
5. L'assegnatario dovrà, in tali casi, consegnare al Comune gli immobili entro 30 giorni dalla notifica della declamatoria di risoluzione da parte del Comune medesimo, libero e vuoto da persone o cose.
6. Nella suddetta ipotesi di risoluzione il Comune dovrà solo restituire l'importo ricevuto, per l'assegnazione del terreno, senza la corresponsione di alcun interesse, oltre al 50% del valore delle costruzioni determinato nella minor somma tra il prezzo di costo al momento della realizzazione e il valore attuale dell'opera.
Impianti e macchinari resteranno di proprietà dell'assegnatario acquirente, che dovrà però asportarli a sua cura e spese nel predetto termine di giorni trenta.
7. Qualora prima del termine di dieci anni l'acquirente, per gravi e fondati motivi, intendesse trasferire il bene a terzi, dovrà chiedere autorizzazione al Comune indicando le ragioni.
Il Comune, in seguito a tale domanda, potrà autorizzare la cessione solo a terzi in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 con decisione discrezionale e mai contestabile da parte dell'acquirente; la ditta subentrante dovrà assumere tutte le obbligazioni contrattuali dell'assegnatario originario.
8. Decorso il termine contrattuale di vincolo, la Ditta concessionaria, o quella che eventualmente vi fosse subentrata, potrà liberamente disporre degli immobili nel rispetto di tutte le norme al momento vigenti in materia urbanistica.
ART. 11: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E PENAL E
1. Qualora l'assegnatario, od i suoi successori, non iniziassero i lavori di realizzo dell'opificio entro il termine stabilito al punto 7), il contratto di cessione si risolverà di diritto.
2. La ditta assegnataria dovrà restituire il terreno entro trenta giorni dalla notificaziobne della declamatoria di risoluzione del contratto da parte del Comune di trattenere l'importo del 1° acconto pari al 15% del prezzo di assegnazione a titolo di penalità, risarcimento dei danni e spese per la restituzione.
3. Nel caso in cui l'assegnatario non ultimasse i lavori di realizzo dell'opificio e non avviasse l'attività entro i termini di cui al punto 7), a titolo di penale dovrà versare al Comune:
a) un ventesimo del prezzo pagato per l'acquisto dell'area per ritardo sino a sei mesi;
b) un decimo come sopra per ritardi sino a 12 mesi;
c) un quinto come sopra per ritardi oltre un anno.
La contestazione dell'inadempienza sarà notificata in forma giudiziaria ed il pagamento della penale dovrà avvenire entro i successivi 60 giorni.
ART. 12: ISTITUTI DI CREDITO MUTUANTI
Al fine di favorire la concessione di finanziamenti per investimenti produttivi in favore delle ditte assegnatarie, il Comune dichiara che le clausole e condizioni di cui all'art. 11 del presente regolamento non sono opponibili, nei casi sotto e meglio specificati, agli Istituti di credito che compiono le operazioni finanziarie predette con erogazione dei crediti ad utilizzo controllato.
Il Comune, pertanto, riconosce i diritti e le garanzie reali che verranno acquisite dagli Istituti di credito per il buon fine dei finanziamenti aventi le finalità sopra indicate; gli istituti mutuanti potranno, quindi, per il recupero del proprio credito, promuovere l'alienazione degli immobili acquisiti in garanzia, senza dover sottostare alle clausole e condizioni previste.
ART. 13: EFFICACIA DELL'ASSEGNAZIONE
Il contratto do assegnazione è vincolante per l'assegnatario all'atto stesso della stipulazione.
ART. 14: URBANIZZAZIONE DELLE AREE
1. Le aree cedute devono essere completamente urbanizzate dal Comune, previo ottenimento dei necessari finanziamenti.
Gli oneri per le opere di urbanizzazione primaria sono compresi nel prezzo di cessione.
2. Gli assegnatari inoltre dovranno versare il contributo per opere di urbanizzazione secondaria vigente al momento del rilascio della concessione di costruzione dell'edificio e, se ed in quanto dovuto per eventuali uffici, alloggio ecc., il contributo sul costo di costruzione.
3. In sede di assegnazione dei lotti il Comune provvederà a riconoscere, se competono, eventuali abbattimenti sugli oneri di cui sopra.
4. Le spese per il frazionamento dei singoli lotti saranno poste a carico in proporzione alla dimensione di ciascun lotto assegnato.
5. Alle spese di cui sopra verranno aggiunte quote di spese generali e di funzionamento che il Comune sostiene per l'esercizio della gestione del PIP e del potere di vigilanza e controllo sulla sua attuazione.
6. Le spese suddette saranno parametrizzate con apposito atto deliberativo del Comune.
ART. 15: VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI
La verifica obbligatoria degli adempimenti assunti dagli assegnatari sarà effettuata alle scadenze previste.
ART. 16: STRADE
Le strade di scorrimento sono classificate strade comunali.
ART. 17: SPESE
Le spese per la stipulazione del contratto di compravendita o di cessione del diritto di superficie ed ogni obbligo tributario ad esso inerente e conseguente, sono a carico della ditta assegnataria con esclusione di quelle per le quali la legge identifica come soggetto passivo obbligatorio il soggetto alienante o cedente.
ART. 18: ASSEGNAZIONE DIRETTA
In sede di prima attuazione del presente Regolamento e fino a quando non verranno applicati e pubblicati gli avvisi pubblici (bando) previsti dall'art. 15 della convenzione approvata con deliberazione consiliare n. 251 del 27/7/90, il Comune potrà provvedere ad assegnare direttamente i suoli ad aziende, imprese e ditte che ne abbiano già fatta richiesta nei limiti dei lotti disponibili e sempre che sussistano i requisiti che danno diritto ad una o più priorità indicate nel precedente art. 2).
ART. 19: DISPOSIZIONE FINALE
Il presente Regolamento vincola anche il C.C.C. di Bologna, Consorzio affidatario della concessione di costruzione e gestione delle infrastrutture del PIP di Candela, il quale dovrà esplicare le attribuzioni e gli obblighi di propria competenza, e di cui alla convenzione approvata con deliberazione consiliare n. 251 del 27/7/90, con atti, provvedimenti e comportamenti non in contrasto con il presente Regolamento.
Pagina aggiornata il 22/05/2024 12:01
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