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Regolamento servizi sociali
Regolamento servizi sociali
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Trasparenza amministrativa
Descrizione
REGOLAMENTO SERVIZI SOCIALI - REGOLAMENTO SERVIZI SOCIALI
PARTE 1^: FINALITA'
ART.1
In attuazione delle norme legislative ( nazionali e regionali) vigenti, il comune provvede alla predisposizione ed erogazione di servizi e prestazioni, allo scopo di contribuire al superamento della condizione di emarginazione, di abbandono, di disagio psico-fisico ed economico di singoli cittadini o di particolari gruppi sociali.
ART.2
Lo scopo dell'intervento dell'Ente deve essere finalizzato al superamento del concetto di assistenza.
Ci si deve indirizzare e far prevalere il concetto di "servizi", che vanno erogati in armonia alle prestazioni effettuate da altri Enti a carattere territoriale (Provincia, USL, Comunità Montana, Regione).
L'intervento comunale può, comunque, essere integrativo oltre che sostitutivo.
I servizi sociali resi ai destinatari determineranno una quota di compartecipazione alle spese nei casi previsti dal successivo art. 10 e negli importi determinati secondo le norme statali, regionali, ed i regolamenti comunali che fissano le quote di compartecipazione ai servizi a domanda individuale.
Tali servizi saranno a totale carico degli utenti allorquando il reddito superi il minimo vitale così come determinato dalle stesse fonti giuridiche e dal successivo art.10.
PARTE 2^ :ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLA COMMISSIONE PER I SERVIZI SOCIALI
Art.3
La predisposizione e l'erogazione delle prestazioni viene organizzata da un apposito ufficio dei "Servizi Sociali" come strutturato nel Regolamento Organico e nella Pianta Organica del Comune.
Il Comune può convenzionarsi con una assistente sociale per i compiti di indagini, relazioni, pareri e consulenze sugli amministrati destinatari o per gli adempimenti connessi ai compiti di affidamento dei minori disposti dal Tribunale dei Minorenni, con apposito atto deliberativo.
Art.4
E' istituita una Commissione per i servizi sociali, quale organo consultivo del Comune per tutti gli interventi previsti nel presente Regolamento.
I pareri anche propositivi che la Commissione è chiamata ad esprimere sulla scorta delle risultanze di ufficio ed in forza di leggi o regolamenti che disciplinano gli interventi sono obbligatori ma non vincolanti, né per la Giunta, né per il Consiglio Comunale.
La Commissione e/o i singoli componenti possono formulare proposte che, ovviamente, devono essere valutate dall'ufficio competente, dalla Giunta o dal Consiglio comunale secondo le rispettive competenze.
Art.5
La composizione della Commissione è la seguente:
1) Il Sindaco o suo delegato in qualità di Presidente;
2) Medico responsabile dell'igiene pubblica del Comune;
3) N. 3 rappresentanti eletti dal Consiglio Comunale (di cui uno indicato dalla minoranza) non rivestenti la qualifica di consigliere comunale, avendosi riguardo ad assicurare la presenza di almeno un appartenente alla categoria dei pensionati;
4) N. 3 rappresentanti dei sindacati designati dalle OO.SS locali più rappresentative in campo nazionale. Le rappresentanze sia sindacali che consiliari debbono comunque essere in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di C.C.
5) Assistente sociale del Comune se ed in quanto prevista nella pianta organica oppure in posizione di convenzionamento.
Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dall'impiegato comunale responsabile dell'ufficio dei servizi sociali. Egli verbalizza le riunioni.
Per particolari esigenze il Presidente può convocare, a scopo consultivo, i responsabili dei servizi comunali anche per uno solo degli adempimenti da trattare nella riunione della Commissione.
La Commissione dura in carica cinque anni seguendo le scadenze del Consiglio Comunale.
In ogni caso di scioglimento del Consiglio la Commissione rimane in funzione sino all'avvenuta elezione del rinnovato Consiglio Comunale che provvederà a ricostituirla entro termini ragionevolmente brevi e comunque non oltre 90 giorni dall'insediamento.
I singoli membri della Commissione, permanendo i requisiti, possono essere eletti ma per non più di una volta.
Con la perdita del requisito che ha titolato l'elezione come membro della Commissione, il componente decade dall'incarico.
Art.6
La Commissione di cui all'art. 5 precedente si riunisce almeno una volta a trimestre, dietro invito del suo presidente, o in qualsiasi momento su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
L'invito dovrà indicare l'ordine del giorno da trattare e dovrà essere notificato almeno tre giorni prima della riunione ovvero un giorno prima se trattasi di riunione straordinaria ed urgente.
Art. 7
Le riunioni della Commissione in prima convocazione sono valide se risultano presenti la metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, almeno un terzo dei componenti.
In caso di impossibilità a convocare la Commissione , a fronte di particolari ed obiettive esigenze di immediatezza, il Presidente dispone gli interventi sulla base delle
istruttorie di ufficio fermo restando l'obbligo di provocare il parere della Commissione nella prima riunione utile della stessa.
Del parere della Commissione obbligatorio ma non vincolante, deve essere fatta menzione nella deliberazione degli organi competenti.
Nell'ipotesi di decisioni adottate in difformità del parere espresso dall'anzidetta Commissione, la Giunta od il Consiglio devono darne ampia e circostanziata motivazione.
Art. 8
I componenti della Commissione che si assentano ingiustificatamente per tre sedute successive o discontinuamente per un terzo delle sedute convocate nell'anno, decadono automaticamente dall'incarico.
La circostanza delle assenze continuate viene notificata dal Sindaco all'interessato con invito a far pervenire alla Segreteria Comunale, entro dieci giorni dalla notifica, memorie, deduzioni o giustificazioni.
Il Consiglio comunale provvede alla declaratoria di decadenza nelle ipotesi che non siano state prodotte le chieste deduzioni o che le stesse non appaiano demandate a giudizio insindacabile dallo stesso consesso.
Art.9
Di tutte le riunioni deve essere redatto, dal Segretario della Commissione, apposito verbale il cui originale sarà firmato dal Presidente e dal membro anziano per età.
PARTE 3^: DESTINATARI E TIPI DELLE PRESTAZIONI EROGABILI.
Art. 10
I destinatari dei servizi e delle provvidenze sono:
1) gli anziani, è considerato anziano colui il quale abbia raggiunto i limiti di età previsti per il pensionamento di vecchiaia e che per sopravvenuta invalidità non eserciti o non possa esercitare proficuamente attività lavorativa.
I servizi saranno gratuiti per tutti coloro che hanno un reddito inferiore o uguale ai trattamenti minimi di pensione erogati dall'Inps ed a totale carico degli utenti nei casi di superamento.
Ai fini dell'accertamento del reddito saranno acquisiti ogni documento retributivo e, in mancanza, dichiarazioni sostitutive integrate dalle risultanze delle indagini socio- ambientali.
Per quanto attiene alla proprietà della casa effettivamente abitata essa assumerà rilievo ai soli fini della formazione di eventuali graduatorie.
Nel caso di nuclei familiari di più componenti, il reddito totale familiare va computato aggiungendo al trattamento minimo INPS di pensione la somma di lire un milione per ciascun componente a carico.
2) Cittadini in particolare stato di bisogno: rientrano tra gli aventi diritto i cittadini che godono di un reddito inferiore a quello vitale.
E' da considerare "vitale" un reddito inferiore a quello vitale.
E' da considerare vitale un reddito pari al valore della pensione sociale erogata dall'INPS.
Qualora si tratti di un nucleo familiare il minimo vitale è calcolato aggiungendo al valore della pensione sociale la somma di £. 1.000.000 per ciascun componente a carico.
I suddetti limiti economici possono essere superati qualora intervengano particolari situazioni di infermità o precarietà sociale.
Destinatari degli interventi:
a) vedovi, anziani, e cittadini in condizione di abbandono o solitudine;
b) nuclei familiari bisognosi;
c) inabili e invalidi in condizione di precarietà sociale;
d) i coniugi ed i figli di detenuti durante il periodo di detenzione; ovvero nel semestre successivo alla fine della detenzione;
e) i superstiti delle vittime del delitto e delle calamità naturali;
f) le ragazze -madri ed i minori di madri nubili;
3) Minori bisognosi;
4) Minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria nell'ambito delle competenze amministrative e civili;
5) Cittadini portatori di Handicap;
6) Emigrati e loro famiglie;
7) Organi dei lavoratori;
8) Invalidi del lavoro;
9) Hanseniani;
10) I minori illegittimi
Ed in ogni caso, qualsiasi intervento assistenziale ricadente nella sfera delle funzioni e competenze comunali.
Art. 11. INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI.
I servizi erogati dal Comune agli anziani si articolano come segue:
1) Servizio di Segretariato sociale.
Il servizio si rivolge a tutti i cittadini, alla comunità nel suo complesso, ad enti ed istituzioni.
Esso ha i seguenti scopi:
Mettere a disposizione dei cittadini strumenti ed informazioni al fine di ottenere la fruizione delle risorse disponibili e delle procedure per l'accesso alle stesse;
attuare le prime istruttorie sulla richiesta delle prestazioni;
sollecitare la partecipazione responsabile degli utenti per una corretta gestione dei servizi;
Promuovere interventi finalizzati all'assunzione dei dati conoscitivi sulla natura dei vari bisogni emergenti dalla comunità, per la preparazione dei vari piani assistenziali o delle istanze per il finanziamento degli interventi;
adempimenti in materia di esenzione dalle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria.
2) Soggiorno per vacanze e cure
Il Comune organizza ogni anno, in relazione alle possibilità offerte dalle leggi regionali e nazionali, l'allestimento in favore degli anziani di soggiorni climatici onde consentire la possibilità di godere, periodicamente di cure termali e/o climatiche.
Lo scopo fondamentale è quello di stimolare la capacità associativa e di confronto con gli altri, in luoghi diversi dalla normale residenza, offrendo la possibilità di arricchirsi culturalmente, oltre che di fruire dei servizi offerti.
In questi soggiorni si devono evitare processi di emarginazione e di isolamento psicologico e si deve avere lo scopo di attenuare il declino fisico dell'anziano.
Sono da escludere località nelle quali non siano predisposti esercizi che possano soddisfare le varie esigenze tipiche dell'età senile.
Può essere consentitala presenza di un accompagnatore- animatore con specifica conoscenza dei problemi e dei bisogni degli utenti.
3)Assistenza domiciliare
Il servizio di assistenza domiciliare include una serie di prestazioni di tipo domestico e psico-sociale, da fornire ai cittadini in stato di bisogno al fine di evitare l'allontanamento dal proprio ambiente e quindi la disgregazione anche temporanea del nucleo di appartenenza.
Il servizio può avere carattere di temporaneità o di continuità e, comunque, deve tendere a coinvolgere i familiari dei destinatari.
La gestione del servizio è curata dal Comune che vi provvede con le proprie strutture e mezzi nonché, ove ve ne fosse necessità, con il ricorso al convenzionamento con idonee cooperative di servizi.
Il coordinamento degli interventi è disposto dal Centro aperto polivalente di cui alla successiva Parte 4°, dopo la sua costituzione ed entrata in funzione.
I servizi domiciliari possono estrinsecarsi attraverso le seguenti prestazioni:
a) di tipo domestico;
- governo della casa;
- lavaggio della biancheria
- preparazione e somministrazione dei pasti caldi;
b) di tipo igienico sanitario ed infermieristico:
- aiuto per l'igiene personale, per le persone non autosufficienti;
- controllo delle condizioni igieniche dell'ambiente;
- somministrazione dei medicinali e controllo delle terapie
- informazione di educazione igienica;
c) di tipo socio-assistenziale
- aiuto per il disbrigo di pratiche amministrative;
- accompagnamento presso Enti od uffici per la risoluzione dei problemi di rilevanza sociale;
Gli operatori del servizio, se organizzati in èquipe, possono comprendere le seguenti misure professionali:
a) assistente sociale;
b) infermiere;
c) collaboratore domestico.
3) CENTRO APERTO POLIVANTE
Il C.A.P. si configura come un servizio territoriale, non residenziale, che assicura servizi e possibilità di vita di relazione per i cittadini anziani, individuati al punto 1) e 2) di questo Regolamento.
Esso deve tendere a svolgere una funzione integrativa e di sostegno della vita dell'anziano onde favorire la permanenza dell'anziano nella propria abitazione.
Il CAP deve diventare, quindi, il naturale ed opportuno punto di appoggio del servizio di assistenza domiciliare, di cui al punto 7) del presente articolo.
Il CAP deve essere aperto a tutta la comunità, con particolare riferimento alle persone sole.
L'attività del centro dovrà esplicarsi così come segue:
a) come luogo di aggregazione sociale, culturale e ricreativo;
b) come centro di servizio ristoro e pulizia;
c) come centro di attività e terapia occupazionale;
d) come centro di collegamento con le strutture residenziali chiuse (comunità alloggio, case albergo, case di riposo) presso le quali siano ricoverati cittadini della comunità candelese;
e) come centro per il coordinamento delle varie iniziative.
Il centro deve essere attrezzato opportunamente.
La direzione del centro spetta all'Assessore ai servizi sociali il quale provvede il personale dipendente del Comune di Candela secondo le norme del Regolamento Organico e della Pianta organica del personale dipendente.
5)ASSITENZA ABITATIVA
L'assistenza abitativa ha lo scopo di rendere idoneo l'alloggio dell'anziano per evitare a quest'ultimo l'allontanamento dalla propria abitazione.
L'assistenza abitativa si esplica mediante:
a) interventi di manutenzione e di miglioramento delle abitazioni degli anziani;
b) assegnazione di appartamenti da edifici di proprietà del Comune opportunamente ristrutturati e una riserva di quote appartenenti dell'edilizia economica e popolare.
Il Comune, a tal fine, comunicherà all'Assessorato all'Edilizia Residenziale ed ad ogni altro organo competente il numero degli alloggi sui quali intende esercitare le riserve.
6) RICOVERO DEGLI ANZIANI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI.(Comunità alloggio, Case albergo, Case protette).
Fermo restando che l'attività assistenziale del Comune deve essere rivolta ad evitare lo sradicamento dell'anziano dal proprio nucleo familiare e/o dal proprio ambiente sociale, qualora gli interventi previsti precedentemente, fossero insufficienti a risolvere i problemi dell'anziano, allora potrà provvedersi al suo ricovero presso strutture residenziali (Case di riposo, Comunità alloggio, Case albergo, Case protette).
Il Comune interviene mediante il personale del proprio ufficio nella fase d'individuazione della struttura residenziale (verificandone gli standards igienico -sanitario, di assistenza psicologica e di riabilitazione, di personale e funzionalità).
Il Comune, inoltre, partecipa in tutto ed in parte al pagamento delle rette di ricovero secondo le norme di legge e regolamentari vigenti.
Art.12
Il Comune provvede anche a predisporre interventi sociali in favore dei minori che possono così articolarsi:
1) SOGGIORNI CLIMATICI
Il Comune, avvalendosi delle proprie strutture e del proprio personale, può organizzare soggiorni climatici in favore dei minori al fine di favorire la socializzazione con coetanei anche in ambienti diversi.
Il servizio sarà gratuito per i minori appartenenti a famiglie disagiate mentre vi sarà una quota di compartecipazione per gli altri in relazione alle norme che regolano la materia.
Qualora la dotazione del personale fosse carente il Comune per l'allestimento dei soggiorni, farà ricorso al convenzionamento con idonee strutture pubbliche e private.
2) INTERVENTI A VORE DEI MINORI BISOGNOSI E DELLE LORO FAMIGLIE.
L'attività assistenziale deve avere lo scopo principale di favorire una normale evoluzione fisico-psico-affettiva dei minori.
A tale riguardo è favorita la permanenza del minore nel suo ambiente naturale pertanto l'allontanamento da esso costituisce l'ultimo intervento da prendere in considerazione.
I possibili interventi sono:
a) Assistenza semiconvittuale
Questo servizio ha lo scopo di risolvere particolari situazioni dei familiari e/o dei minori, come quelle collegate agli orari od alla sede di lavoro o di altre circostanze che non consentono la funzionale fruizione dei servizi scolastici sia didattici che assistenziali.
b) Assistenza economica alla famiglia del minore
Per i nuclei familiari in particolari e riconosciute difficoltà economiche, al fine di favorire lo sviluppo psico-fisico affettivo del minore, vengono predisposti idonei aiuti economici alle famiglie.
Gli interventi possono anche concretizzarsi in contributi per l'affitto di un domicilio idoneo, masserizie, per l'acquisto di alimenti o vestiario.
La Commissione ex. Art. 5 del presente Regolamento fissa modalità e termini per la fruizione dei servizi medesimi, nelle misure di cui al successivo art.19.
c)Ricoveri del minore presso strutture educativo-assistenziali
La richiesta dell'esercente la patria potestà e/o in esecuzione di dispositivo del magistrato dei minori, il comune può adoperarsi per l'istituzionalizzazione del minore presso strutture educativo- assistenziali.
L'istituzionalizzazione del minore, da disporsi solo nei casi in cui altri tipi di intervento abbiano dato esito negativo, deve riguardare:
- Minori i cui genitori risultano irreperibili in base alle informazioni dell'autorità di Polizia,
- Minori che siano abbandonati dai genitori, con provvedimento del giudice tutelare o del Tribunale per i Minorenni;
- Minori figli di emigrati, in condizioni disagiate che non possano seguire i genitori nel luogo di lavoro e che non è possibile affidare a congiunti o ad altra famiglia amica di quella naturale;
- Minori nella cui famiglia vi siano situazioni tali da determinare pericolo per l'integrità e lo sviluppo psico-fisico del bambino e da richiedere, contemporaneamente, segnalazione dell'assistente sociale e dell'amministrazione Comunale al giudice tutelare e/o al Magistrato dei Minorenni.
Possono essere assistiti i minori che non abbiano compiuto il 18° anno di età, qualora tale periodo serva a portare a completamento il ciclo di studi superiori.
Le situazioni che richiedono gli interventi assistenziali devono essere accertate con indagini svolte da un assistente sociale oltre che da una equipe psico -pedagogica, se costituita.
Al termine di ogni anno scolastico, e comunque in ogni caso di mutamento della situazione, verrà eseguita un'indagine di aggiornamento, a seguito della quale potrà adottarsi diverso provvedimento ovvero revocare il provvedimento originale, ove siano venute meno le cause che lo determinarono.
Il centro deve essere il più vicino possibile al nostro Comune e la commissione di cui all'art.5 del presente regolamento, eventualmente con la collaborazione di esperti (pedagogista, avvocato etc.) valuterà gli standards igienico-sanitari, assistenziali, educativi e di personale della struttura educativo-assistenziale, prima di decidere il ricovero dei minori .
d)Affidamento del minore a famiglia diversa da quella biologica
Su richiesta del Tribunale dei minori il Comune, mediante l'ufficio "Servizi Sociali" può attivarsi affinchè un minore sia affidato a famiglia diversa da quella biologica.
Il ruolo del Comune deve essere soprattutto rivolto alla individuazione del nucleo familiare adatto all'affidamento ed alla vigilanza, di converto con i servizi minorili della amministrazione della giustizia.
I minori vanno affidati, preferibilmente, a parenti o vicini, per evitare i danni derivati dal soggiorno in famiglia appartenenti a diversa classe sociale.
Le famiglie affidatarie devono garantire al minore affidato guida costante per la soddisfazione delle sue esigenze scolastiche e formative.
L'Amministrazione può intervenire a sostegno della famiglia affidataria sia economicamente sia fornendo servizi (contributi etc.)
All'affidamento a famiglia diversa da quella biologica è equiparato il collocamento in "focolari" diretti da educatori specializzati, purchè questi siano ubicati in zone facilmente raggiungibili dal nostro Comune.
e)Verifica dei trattamenti
La verifica dei trattamenti, nelle famiglie naturali o affidatarie o sui centri educazionali ed assistenziali, deve essere continua ed eseguita in casi particolari, da operatori qualificati (anche convenzionalmente) i quali devono intervenire con consigli e suggerimenti.
Qualora vi siano perplessità sulle capacità delle famiglie o dei centri ad assicurare all'assistito un'ospitalità rispondente alle finalità che si vogliono raggiungere, l'affidamento dovrà essere revocato nei confronti dell'interessato dovrà essere adottato diverso provvedimento.
L'attività di verifica sui centri educativo-assistenziali deve avere anche il fine di accertare il rispetto degli obblighi assunti con la convenzione.
f) Prevenzione
Denuncia alle competenti autorità giudiziarie, in collaborazione con il consultorio USL operante nel territorio, di ogni danno sui minori
g)Interventi a favore di minori soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarieminorili nell'ambito delle competenze amministrative e civili.
Gli interventi nei confronti dei minorenni in questione vanno assunti in diretto coordinamento con il magistrato dei minori, in attuazione delle norme riportate nel D.P.R. n. 448 del 22.9.1988 (Disposizioni sul Penale a carico degli imputati minorenni), insieme a quello dei servizi minorili dell'amministrazione giudiziaria.
L'intervento dell'ufficio servizi sociali può essere richiesta dall'autorità giudiziaria .minorile in ogni stato e grado del procedimento.
Gli interventi assicurano tutti gli adempimenti che incombono al Comune in conseguenza di leggi e regolamenti.
L'intervento è volto anche ad evitare che il minore possa tornare a delinquere. A tale scopo saranno favorire occasioni e possibilità di inserirlo nel mondo del lavoro, con priorità per le occupazioni in loco od in luoghi non eccessivamente lontani da Candela.
Art.13
In conformità alle disposizioni di legge i servizi sociali predispongono anche interventi in favore di : protezione sociale ex art. 8 della Legge n.75 del 20.2.1958.
Art.14
Gli interventi in favore dei cittadini portatori di handicap hanno carattere integrativo rispetto ad ogni altro intervento delle categorie protette, in atto e prevedibili.
Gli interventi, erogabili dal Comune, concernono sussidi didattici, trasporti ed assistenza individuale onde ridurre l'aggravio economico dovuto alla condizione di portatore di Handicap, per favorire l'accesso alla istruzione di ogni ordine e grado nonché per il mantenimento del soggetto nel seno del suo ambiente naturale.
Possono essere pure previsti interventi nei confronti dei soggetti istituzionalizzati o soggetti al rischio di istituzionalizzazione o di altre situazioni di emarginazione.
Il Comune, all'uopo, si avvarrà di tutti gli strumenti giuridiche consentano l'esecuzione ed il finanziamento degli interventi.
Art. 15
Il Comune utilizzando il piano assistenziale annuale, da approvare entro il 31.12. dell'anno precedente a quello al quale si riferisce predispone tutti i tipi di interventi prevedibili.
Oltre ai soggetti già specificati nei precedenti articoli, il Comune interverrà anche nei confronti dei portatori di patologie importanti che richiedano particolari e costose terapie.
L'intervento può articolarsi in concorso delle spese di viaggio o di soggiorno che saranno sostenute per i ricoveri o visite mediche in Italia o all'estero (ove non vi provvedono altri enti) nonché con l'erogazione di prodotti sanitari od alimentari la cui erogazione non sia normalmente compresa nell'assistenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Per la determinazione del reddito che da diritto alle prestazioni ed in deroga a quanto precedentemente stabilito, la Commissione fisserà parametri che tengano conto delle particolari circostanze.
Il presente tipo di assistenza può essere disposto in momenti anche diversi da quelli previsti per il Piano Assistenziale e con modalità e termini anch'essi diversi.
La proposta del piano assistenziale, elaborata dall'assessorato ai Servizi Sociali, viene portata alla discussione della Commissione di cui all'art.5 entro il 30 settembre di ciascun anno.
Art.16
Il Comune attua altresì interventi eccezionali e straordinari per i cittadini in stato di grave e particolare bisogno, previo parere scritto dell'assistente sociale.
Qualora gli interventi si concretizzino in pagamenti non superiori a £. 50.000 per ciascun caso, la competenza a provvedervi è del Sindaco o dell'Assessore delegato.
Per far fronte a tale esigenza è istituito un fondo di £. 1.000.000 gestito dall'assessore ai SS.SS. è costituito presso il responsabile dell'ufficio dei servizi sociali.
Il fondo deve essere ricostituito di volta in volta mediante il rimborso delle somme spese così previste dal vigente Regolamento di economato.
L'intervento economico previsto al precedente comma può essere erogato anche per acquisto di beni o per interventi di sostegno economico.
Degli interventi urgenti disposti dal Sindaco, dalla Giunta e dal Consiglio si deve successivamente, nella prima riunione utile, informare la Commissione.
Art.17
Il Comune per quanto di sua competenza con il proprio ufficio dei servizi sociali, deve provvedere ad informare gli emigrati e le loro famiglie dei vari contributi previsti dai programmi regionali di intervento, preparati annualmente dai competenti assessorati.
Il Comune può individuare un piano di interventi con particolare riferimento a:
a) erogazione di contributi di prima sistemazione ed accoglimento di lavoratori emigrati che rientrano definitivamente in Candela e che versino in condizioni economiche disagiate, anche al fine di favorirne l'inserimento nella vita sociale e produttiva;
b) concessione di sussidi straordinari alle famiglie dei lavoratori emigrati che risiedano a Candela o che vi entrino definitivamente e che si trovino in condizioni del particolare bisogno;
c) concessione di assegni di studio per la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado agli orfani e ai figli dei lavoratori candelesi emigrati.
PARTE 4^. FINANZIAMENTO DELLE SPESE DEI SERVIZI SOCIALI EROGATI DAL COMUNE.
Art.18
Alle spese dei vari servizi sociali, di cui al presente regolamento, si provvede con i fondi iscritti nel bilancio comunale rinvenienti da contributi statali, regionali o di altri enti, finalizzati agli interventi in campo sociale nonché, ove sussista la possibilità, con utilizzo dei fondi propri ad integrazione.
Art.19
Gli interventi per i servizi sociali erogati dal Comune non possono essere duplicativi di altri predisposti od attuati da enti ed uffici vari.
Pertanto è fatto obbligo all'ufficio competente di verificare se l'intervento richiesto non sia stato già erogato da altri enti o, comunque, non sia di competenza di questi ultimi.
PARTE 5^. NORME TRANSITORIE E FINALI.
Art. 20
In sede di prima attuazione del presente regolamento la commissione per i servizi sociali di cui all'art.5, da costituirsi con immediatezza, resta in carica sino alla scadenza del Consiglio Comunale ora in funzione.
Art. 21
Fino alla costituzione della Commissione suddetta le proposte di intervento assistenziali sono fatte dal Sindaco od Assessore Delegato e deliberate secondo le competenze e le modalità della Legge 8.6.1990 n. 142.
Art. 22
Il presente Regolamento sostituisce ogni altro precedentemente approvato ed in vigore .
Pagina aggiornata il 03/11/2023 11:56
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